Art. 8.

      1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo professionale deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, alla direzione regionale del lavoro competente per territorio.
      2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo professionale la ripetuta inosservanza del disposto di cui al comma 1.